costituzione con capitale di valore nominale inferiore a quello del bene  conferito


 

Not. A. Baldesi

abaldesi@notariato.it

 

Si tratta di costituire una Srl a socio unico, nella quale il socio conferisce la propria azienda individuale avente, come risulta dalla perizia di stima, un valore di Lire 800.000.000.

 

Il capitale nominale non deve essere però fissato in una cifra superiore a Lire 190.000.000 perchè il cliente non vuole assolutamente avere il Collegio Sindacale.

 

La questione sembra possibile:

1)      l'esigenza di effettività del capitale iniziale di una società a tutela dei creditori (e/o la funzione produttiva del capitale stesso, se lo si preferisce) mi sembrano soddisfatte quando una perizia ha attestato che (quantomeno) Lire 190.000.000 vengono davvero conferite. La parte restante del conferimento non viene assoggettata alla disciplina vincolistica propria del capitale, ma a quella della riserva;

2)      in caso di trasformazione, mi pare che prevalgano l'opinione e la prassi che non vi sia obbligo di imputare al capitale della società trasformata  l'intero patrimonio della società che si trasforma.

 

 


 

Not. Cristiano Casalini

ccasalini@notariato.it

 

Una snc ha un capitale sociale di Lire 500.000.000, un patrimonio stimato dal perito di Lire 600.000.000.

I soci intendono trasformare la società in SRL imputando Lire 100.000.000 a capitale sociale ed il residuo (Lire 500.000.000) a riserva.

 

Io non ravviso ostacoli a far ciò in quanto entro il limite minimo previsto dalla legge per il tipo prescelto e quello massimo rappresentato dal patrimonio quantificato dalla stima ritengo che il capitale della società risultante dalla vicenda trasformativa possa esser determinato in cifra sia inferiore che superiore a quello della "preesistente" società, rappresentando variazioni solo nominali del suo ammontare.

 

Ma tra gli orientamenti dei Tribunali del Triveneto in materia di omologhe leggo l'inquietante massima (Q/9):

"Nella trasformazione di società di persone in società di capitale il capitale risultante dopo l'operazione non può esser in nessun caso inferiore a quello della società di persone a meno che la riduzione non sia necessaria per ripianare le perdite".